Codice civile
Art. 2096 c.c. — Assunzione in prova
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il patto di prova richiede forma scritta e un esperimento effettivo sulle mansioni individuate. Deve essere concluso prima o contestualmente all’inizio della prestazione: una firma successiva non sana automaticamente il difetto. Datore e lavoratore devono consentire e svolgere l’esperimento; il recesso durante una prova valida ha un regime diverso dal licenziamento ordinario.
La libertà di recesso non copre motivi illeciti o discriminatori. Se è stabilito un periodo minimo, si deve rispettarlo. La durata va coordinata con l’articolo 7 del d.lgs. n. 104/2022, anche nelle modifiche relative ai contratti a termine, alle assenze e al divieto di nuova prova nel rinnovo per le stesse mansioni. Non basta la lettura isolata del Codice.
La sentenza costituzionale n. 189/1980 esclude la perdita dell’indennità di anzianità per il recesso in prova; oggi resta il coordinamento con il TFR. Il precedente ufficiale selezionato riguarda il recesso fondato su un patto nullo nel regime del d.lgs. n. 23/2015. Le conseguenze non vanno estese indistintamente a ogni lavoratore o a ogni vizio del recesso.
Esempio pratico
Il dipendente inizia il lavoro lunedì e firma la prova mercoledì. Prima di trattare il recesso come libero si verifica la validità del patto; se è nullo, si applica il regime del licenziamento pertinente al rapporto.
Giurisprudenza
Patto nullo e recesso nel regime delle tutele crescenti
Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 24201, 2025, Rv. 676054-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il recesso datoriale motivato dal mancato superamento di un patto di prova nullo è ricondotto al licenziamento ingiustificato per insussistenza del fatto, con la tutela reintegratoria dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 128/2024.
Fonte →Recesso in prova e indennità di anzianità
Corte costituzionale, sentenza n. 189, 1980 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il lavoratore assunto in prova non può perdere, per il recesso durante l’esperimento, il diritto all’indennità di anzianità contemplata dagli articoli 2120 e 2121 nel regime esaminato. La Corte ha dichiarato illegittimo il terzo comma nella parte che non riconosceva tale diritto.
Fonte →
Note
--------------- AGGIORNAMENTO (50) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".