Codice civile
Art. 2105 c.c. — Obbligo di fedeltà
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Durante il rapporto il dipendente non può svolgere affari concorrenti per sé o per altri, né divulgare o utilizzare informazioni sui metodi e sull’organizzazione dell’impresa in modo idoneo a danneggiarla. La protezione riguarda interessi aziendali concreti.
La concorrenza si valuta rispetto all’attività esercitata e al ruolo del lavoratore; per le informazioni rilevano conoscenza, modalità d’uso e possibilità di pregiudizio. Correttezza e buona fede integrano la condotta dovuta nel rapporto.
Non ogni attività esterna è concorrenza, né un divieto generale di lavorare per altri deriva automaticamente dall’articolo. Il vincolo dopo la cessazione richiede il distinto patto scritto e remunerato dell’articolo 2125.
Esempio pratico
Un commerciale ancora assunto usa l’elenco riservato dei clienti per vendere prodotti di una sua impresa concorrente: la condotta può violare entrambi i divieti.
Giurisprudenza
Attività esterna durante la malattia
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 11154, 2025, Rv. 675257-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’attività svolta durante la malattia può mettere a rischio il recupero e violare diligenza, fedeltà e buona fede. Il pericolo di prolungare l’assenza si apprezza in prospettiva al momento della condotta.
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