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Art. 2104 c.c. — Diligenza del prestatore di lavoro 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il lavoratore deve eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla sua natura e seguire le istruzioni dell’imprenditore e dei collaboratori gerarchicamente competenti. Il parametro concreto cambia con mansione, responsabilità e organizzazione.

L’obbligo consente di valutare come il dipendente svolge i compiti affidati: un errore tecnico si giudica alla luce delle istruzioni ricevute, della formazione e delle condizioni effettive di lavoro. Il datore deve a sua volta rispettare i propri obblighi di protezione.

Il richiamo testuale all’interesse superiore della produzione nazionale appartiene al lessico storico; non autorizza ordini illeciti o compressioni delle tutele. Per una sanzione occorrono fatto contestato, proporzione e le garanzie disciplinari.

Esempio pratico

Un tecnico trascura ripetutamente la procedura di controllo che gli è stata insegnata: l’inadempimento va accertato in relazione alle mansioni e alle condizioni operative.

Giurisprudenza

  • Critica del dipendente e diligenza

    Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 10864, 2025, Rv. 675252-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il lavoratore può contestare scelte del datore e chiedere un intervento gerarchico a difesa della propria posizione se rispetta la verità dei fatti e usa modi che non offendano gratuitamente né rechino pregiudizio all’impresa.

    Fonte →

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