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Codice civile

Art. 2106 c.c. — Sanzioni disciplinari 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L’inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà può fondare una sanzione disciplinare. Il provvedimento deve essere proporzionato alla gravità del fatto, tenendo conto del contesto, della colpa e delle conseguenze prevedibili.

Nel lavoro privato il potere si esercita insieme alle garanzie dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, alla disciplina collettiva applicabile e alle regole sul recesso. La contestazione deve consentire una difesa effettiva.

Il riferimento alle norme corporative è storico. Non ogni violazione giustifica licenziamento immediato: la giusta causa richiede una lesione tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria.

Esempio pratico

Un addetto viola per la prima volta una procedura secondaria: prima di licenziarlo, il datore valuta gravità, spiegazioni e scala delle sanzioni applicabili.

Giurisprudenza

  • Proporzione nella sanzione espulsiva

    Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 14961, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La valutazione della giusta causa in un rapporto a termine richiede esame della condotta contestata, della specifica relazione di fiducia e del contesto, anche ai fini della proporzione del recesso.

    Fonte →

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