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Codice civile

Art. 2109 c.c. — Periodo di riposo 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Riposo settimanale e ferie annuali retribuite proteggono il recupero delle energie. L’imprenditore fissa il periodo delle ferie conciliando esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore, e lo comunica preventivamente.

La Corte costituzionale ha eliminato la condizione dell’anno ininterrotto, ha riconosciuto le ferie anche a chi recede durante la prova e ha imposto che la malattia insorta durante le ferie ne sospenda il decorso. La legge speciale regola durata minima e godimento effettivo.

Il preavviso non si conta come ferie. Per malattia e fruizione si verificano i presupposti e gli adempimenti applicabili; la monetizzazione non sostituisce liberamente il riposo durante il rapporto.

Esempio pratico

Una neoassunta lascia dopo sei mesi: conserva le ferie maturate pro quota; se si ammala durante ferie già programmate, la sospensione va valutata secondo le regole applicabili.

Giurisprudenza

  • Retribuzione delle ferie

    Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 25528, 2025, Rv. 676504-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il compenso durante le ferie deve comprendere gli importi collegati alle mansioni e allo status del lavoratore quando la loro esclusione lo dissuaderebbe dal godere il riposo annuale.

    Fonte →
  • Ferie senza attesa dell’anno intero

    Corte costituzionale, sentenza n. 66, 1963 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La Corte ha rimosso dal secondo comma il requisito di un anno ininterrotto di servizio: il riposo annuale retribuito matura in relazione al lavoro prestato.

    Fonte →
  • Ferie nel periodo di prova

    Corte costituzionale, sentenza n. 189, 1980 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La Corte ha riconosciuto ferie retribuite anche al dipendente in prova che recede o subisce il recesso durante la prova.

    Fonte →
  • Malattia insorta durante le ferie

    Corte costituzionale, sentenza n. 616, 1987 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La malattia sopravvenuta durante le ferie ne sospende il decorso, perché impedisce la funzione di recupero protetta dall’articolo 36 Cost.

    Fonte →

Note

-------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1963, n. 66 (in G.U. 1a s.s. 18/05/1963, n. 132) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione". --------------- AGGIORNAMENTO (50) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo". --------------- AGGIORNAMENTO (69) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1987, n. 616 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1988, n. 1), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso".

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