Codice civile
Art. 2115 c.c. — Contribuzioni
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La contribuzione previdenziale è dovuta secondo la legge e, nei limiti previsti, è ripartita tra datore e lavoratore. L’imprenditore è responsabile del versamento della quota a carico del dipendente nelle forme di legge.
Il terzo comma sottrae l’obbligazione contributiva alla libera rinuncia o modifica negoziale. La quota effettiva, l’imponibile e le scadenze dipendono dalla gestione e dalla disciplina speciale, che prevale sulla regola suppletiva del riparto eguale.
Una quietanza salariale o una transazione non cancellano un credito contributivo dell’ente. Il solo testo codicistico non autorizza a dividere sempre i contributi al 50 per cento.
Esempio pratico
Datore e dipendente pattuiscono di non versare contributi in cambio di paga più alta: il patto non libera dal debito previdenziale.
Giurisprudenza
Minimale contributivo indisponibile
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 9952, 2025, Rv. 674754-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La contrattazione aziendale non può ridurre il livello retributivo del contratto nazionale preso dalla legge a base del minimale contributivo, perché l’obbligazione previdenziale è indisponibile.
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