Codice civile
Art. 2142 c.c. — Famiglia colonica
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La norma storica collega la famiglia colonica al rapporto mezzadrile e alla sua registrazione nel libretto. La legge n. 756/1964 ha ampliato la possibilità di modificare la composizione senza consenso del concedente se resta possibile la normale conduzione.
Per un rapporto antico ancora discusso occorre identificare i componenti e le variazioni alla luce della legge sopravvenuta, dei diritti della persona e della prova disponibile, senza fare del libretto l’unica prova ammissibile.
Il divieto di nuovi contratti di mezzadria impedisce di usare questo articolo per controllare le scelte familiari in un nuovo rapporto. La formula originaria non prevale sulle tutele successive.
Esempio pratico
Un figlio lascia il podere di un rapporto storico: il concedente non può presumere da ciò un potere generale di veto su ogni cambiamento familiare.
Note
AGGIORNAMENTO (6a) La L. 15 settembre 1964, n. 756 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo." La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.