Codice civile
Art. 2157 c.c. — Diritto di preferenza del concedente
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mezzadro vende a terzi i prodotti già attribuitigli in natura. La regola riguarda prodotti già assegnati al mezzadro, non la divisione ancora da compiere del raccolto comune.
A parità delle condizioni offerte, deve preferire il concedente nell'acquisto di quei prodotti. Si confrontano prezzo, quantità, tempi e modalità di pagamento, perché la parità comprende le condizioni effettive dell’affare.
La preferenza opera solo per la vendita della quota del mezzadro e alle stesse condizioni concrete, senza imporre un prezzo ridotto o una cessione gratuita. Si tratta di disciplina residuale di rapporti pregressi: non consente di costituire nuove mezzadrie vietate dalle norme speciali.
Esempio pratico
Un grossista offre 20 euro per cassetta: il concedente che accetta lo stesso prezzo e le stesse condizioni è preferito.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.