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Codice civile

Art. 2171 c.c. — Nozione 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nella soccida semplice i capi sono conferiti dal soccidante, che ne conserva la proprietà.

La stima iniziale precisa caratteristiche e valore e serve da base per il prelevamento del soccidante al termine del rapporto.

La stima non trasferisce da sola la proprietà al soccidario; occorre distinguere bestiame conferito e incremento da dividere.

Esempio pratico

Sono consegnati venti capi con peso e valore annotati: alla cessazione tali dati orientano il prelevamento iniziale.

Giurisprudenza

  • Proprietà del bestiame e solidarietà amministrativa

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 14567, 2025, Rv. 675371-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il soccidante, proprietario dei capi e titolare di poteri di direzione e vigilanza secondo legge e contratto, può rispondere in solido della sanzione amministrativa comminata al soccidario, salva la prova liberatoria prevista dalla norma speciale.

    Fonte →

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