Codice civile
Art. 2181 c.c. — Prelevamento e divisione al termine del contratto
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Alla cessazione della soccida semplice si confronta la mandria finale con quella inizialmente conferita.
Le parti procedono a nuova stima; il soccidante preleva capi corrispondenti per qualità e consistenza, poi si divide l'eventuale eccedenza secondo il riparto convenuto.
Se i capi non bastano, il soccidante prende quelli rimasti; prelevamento e utili non sono sinonimi, e servono stime comparabili.
Esempio pratico
Da 20 capi iniziali la mandria sale a 26: si selezionano i capi equivalenti al conferimento e si ripartisce il residuo.