Codice civile
Art. 2170 c.c. — Nozione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La soccida è un'associazione agraria finalizzata ad allevare e sfruttare un numero determinato di capi.
Le parti ripartiscono l'accrescimento, i prodotti e gli utili; l'accrescimento comprende sia i nuovi nati sia l'aumento di valore dei capi.
La struttura associativa va distinta da vendita del bestiame e società; accordi e fatti devono mostrare conferimenti, attività e criterio di riparto.
Esempio pratico
Un allevatore conferisce vacche e un altro le alleva: alla chiusura si considerano vitelli nati e maggior valore della mandria.
Giurisprudenza
Soccida e diritti alla cessazione
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 21491, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La soccida, nelle sue varianti, è un contratto agrario associativo distinto dalla società: al termine il soccidario ha i diritti contrattuali su accrescimenti, prodotti e utili, senza un diritto automatico su quote latte erroneamente attribuite al soccidante.
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