Codice civile
Art. 2178 c.c. — Accrescimenti, prodotti, utili e spese
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il rapporto di soccida comporta la distribuzione economica dei risultati e dei costi.
Accrescimenti, prodotti, utili e spese seguono le proporzioni convenute o gli usi; è nullo imporre al soccidario una quota di perdita maggiore della sua quota di guadagno.
Gli anticipi in natura o denaro vanno conguagliati nel rendiconto finale e non vanno confusi con una vendita immediata dei capi conferiti.
Esempio pratico
Un patto assegna al soccidario il 30% dell'utile ma il 70% delle perdite: la clausola urta il limite previsto.
Giurisprudenza
Conferimento alla soccida e IVA
Corte di cassazione, sez. T, ordinanza n. 16945, 2026, Rv. 678799-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi nel rapporto di soccida è stato qualificato come apporto associativo, anziché cessione onerosa tra attività separate, nel caso esaminato ai fini IVA.
Fonte →Acconti e conguaglio nella soccida
Corte di cassazione, sez. V, sentenza n. 24914, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Gli acconti in denaro, prodotti o capi a favore del soccidante non trasformano per ciò solo la soccida, se rimane il successivo conguaglio secondo prelevamento e riparto pattuiti.
Fonte →