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Codice civile

Art. 2177 c.c. — Trasferimento dei diritti sul bestiame 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità, sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il soccidante trasferisce a un terzo la proprietà o il godimento dei capi dati a soccida.

Il contratto prosegue e crediti e debiti passano in proporzione al trasferimento; se riguarda la maggioranza dei capi, il soccidario può recedere nel mese dalla conoscenza, con effetto a fine anno.

Per i debiti resta la responsabilità sussidiaria del cedente; occorre verificare quota trasferita, notizia effettiva e tempestività del recesso.

Esempio pratico

Sono venduti 18 dei 25 capi conferiti: il soccidario informato valuta entro un mese il recesso.

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