Codice civile
Art. 2182 c.c. — Conferimento del bestiame
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nella soccida parziaria entrambi i contraenti apportano bestiame. Il conferimento comune incide sulla titolarità iniziale e sui rischi della gestione, non soltanto sul diritto agli utili futuri.
La proprietà dei capi conferiti diventa comune in proporzione ai rispettivi conferimenti. Quantità e valore dei conferimenti devono essere identificabili, così da rendere verificabili le proporzioni e le successive restituzioni.
La quota di comproprietà iniziale va distinta dal criterio pattuito per accrescimenti e utili alla fine del rapporto. Un apporto maggiore non attribuisce automaticamente una corrispondente quota di ogni guadagno se la relativa ripartizione segue un valido patto diverso.
Esempio pratico
Il soccidante apporta 12 capi e il soccidario 8: l'inventario iniziale individua le quote del bestiame comune.