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Codice civile

Art. 2183 c.c. — Reintegrazione del bestiame conferito 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 2184.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La soccida parziaria può subire una perdita maggioritaria dei capi iniziali nella prima metà di un contratto almeno triennale.

Se la perdita non è imputabile al soccidario e manca accordo sulla reintegrazione, ciascuna parte può recedere; il residuo si divide e l'eventuale quota finale maggiorata si riduce in rapporto alla durata.

Tempi, quantità e assenza di colpa sono essenziali; il recesso decorre di regola da fine anno, salvo patto diverso.

Esempio pratico

Dopo una moria di 15 su 24 capi nel primo anno, i contraenti non concordano nuovi apporti: si applica il recesso e si ripartisce il residuo.

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