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Art. 2181 c.c. — Prelevamento e divisione al termine del contratto 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'art. 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Alla cessazione della soccida semplice si confronta la mandria finale con quella inizialmente conferita.

Le parti procedono a nuova stima; il soccidante preleva capi corrispondenti per qualità e consistenza, poi si divide l'eventuale eccedenza secondo il riparto convenuto.

Se i capi non bastano, il soccidante prende quelli rimasti; prelevamento e utili non sono sinonimi, e servono stime comparabili.

Esempio pratico

Da 20 capi iniziali la mandria sale a 26: si selezionano i capi equivalenti al conferimento e si ripartisce il residuo.

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