Codice civile
Art. 2196 c.c. — Iscrizione dell'impresa
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione
Testo dell'articolo
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza; 2) la ditta; 3) l'oggetto dell'impresa; 4) la sede dell'impresa; 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'imprenditore commerciale individuale deve chiedere l'iscrizione all'avvio e comunicare successive modifiche e cessazione.
La domanda indica identità, ditta, oggetto, sede e rappresentanti nei termini codicistici, con le procedure oggi previste dal registro.
Il riferimento alla razza è abrogato dal 1944; l'indicazione della paternità è sostituita da luogo e data di nascita dalla legge n. 1064/1955. Un comma risulta abrogato dal 2000: nessuno di questi dati storici va richiesto come se fosse vigente.
Esempio pratico
Un commerciante apre a luglio e chiede l'iscrizione indicando attività e sede; a settembre comunica lo spostamento della sede nei termini.
Note
----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice". Il riferimento alla razza è abrogato dall’art. 3, comma 3, d.lgs. luogotenenziale n. 287/1944. L’indicazione della paternità è omessa e sostituita con luogo e data di nascita dagli artt. 2-3 della legge n. 1064/1955. Un comma è abrogato dalla legge n. 340/2000. Il testo mostrato è coordinato; la lettera documentale è nella pagina Normattiva allegata. Assetto e procedure del registro da coordinare con la legge n. 580/1993 e il DPR n. 581/1995.