Codice civile
Art. 2197 c.c. — Sedi secondarie
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione
Testo dell'articolo
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria.
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'impresa istituisce una sede secondaria dotata di rappresentanza stabile.
La relativa iscrizione coinvolge gli uffici del luogo della sede principale e di quella secondaria; analoghe comunicazioni sono previste per le sedi all'estero secondo i casi descritti.
Un semplice recapito o deposito privo di rappresentanza stabile non integra automaticamente la fattispecie; un periodo del testo è abrogato e la domanda è coordinata con la procedura unica regolamentare.
Esempio pratico
Una società apre a Bologna una filiale con rappresentante stabile: presenta domanda con l'indicazione della sede principale.
Note
Un periodo del testo è abrogato dalla legge n. 340/2000; la pagina Normattiva originale è conservata. Assetto e procedure del registro da coordinare con la legge n. 580/1993 e il DPR n. 581/1995.