Codice civile
Art. 2206 c.c. — Pubblicità della procura
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza
Testo dell'articolo
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La procura institoria può contenere limiti che il preponente intende rendere conoscibili ai contraenti.
La procura autenticata deve essere depositata per l'iscrizione. Se manca pubblicità, la rappresentanza è reputata generale e i limiti sono opponibili soltanto provando che il terzo li conosceva alla conclusione dell'affare.
La regola protegge il terzo entro l'ambito legale della rappresentanza institoria. Non trasforma in atto pertinente qualsiasi operazione compiuta dal preposto.
Esempio pratico
La procura vieta acquisti oltre 50.000 euro ma non è iscritta: il titolare deve provare la conoscenza del limite al fornitore per opporglielo.
Giurisprudenza
Prova della conoscenza dei limiti
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 2144, 1975 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una circolare sui limiti della procura non iscritta non basta a renderli opponibili senza prova che il terzo l’abbia ricevuta.
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