Codice civile
Art. 2205 c.c. — Obblighi dell'institore
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'institore partecipa agli adempimenti legali dell'impresa o della sede affidatagli.
È tenuto insieme all'imprenditore a osservare gli obblighi di iscrizione nel registro e di contabilità per quel perimetro.
La delega gestionale non libera il titolare dai suoi obblighi. Non si estendono al preposto, per questa sola norma, adempimenti estranei alla parte di impresa gestita.
Esempio pratico
Una filiale non registra una modifica da pubblicizzare: l'imprenditore e l'institore devono curare gli adempimenti del rispettivo ambito.