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Codice civile

Art. 2207 c.c. — Modificazione e revoca della procura 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il titolare restringe o revoca una procura institoria già conferita.

L'atto modificativo deve essere iscritto anche se la procura iniziale non fu pubblicata. Senza iscrizione, il titolare deve provare che il terzo conosceva la variazione quando concluse l'affare.

La revoca comunicata soltanto all'institore non dimostra, da sola, la conoscenza del contraente. Occorre conservare prova della comunicazione esterna o dell'iscrizione.

Esempio pratico

Il titolare revoca i poteri al responsabile di filiale ma non pubblicizza l'atto: una fornitura successiva impone di verificare la conoscenza del fornitore.

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