Codice civile
Art. 2207 c.c. — Modificazione e revoca della procura
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il titolare restringe o revoca una procura institoria già conferita.
L'atto modificativo deve essere iscritto anche se la procura iniziale non fu pubblicata. Senza iscrizione, il titolare deve provare che il terzo conosceva la variazione quando concluse l'affare.
La revoca comunicata soltanto all'institore non dimostra, da sola, la conoscenza del contraente. Occorre conservare prova della comunicazione esterna o dell'iscrizione.
Esempio pratico
Il titolare revoca i poteri al responsabile di filiale ma non pubblicizza l'atto: una fornitura successiva impone di verificare la conoscenza del fornitore.