Codice civile
Art. 2208 c.c. — Responsabilità personale dell'institore
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza
Testo dell'articolo
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'institore conclude un atto senza chiarire al terzo di agire per l'imprenditore. La mancata spendita del nome non priva necessariamente il terzo di una tutela verso l’impresa, ma aggiunge la posizione personale dell’institore.
Resta personalmente obbligato. Se l'atto è pertinente all'impresa, il terzo può agire anche contro il preponente. Occorre collegare l’atto alle mansioni e all’impresa affidata: qualifica e pertinenza devono essere provate, non soltanto dichiarate dall’ausiliario.
Per coinvolgere l'imprenditore occorre accertare qualità institoria e pertinenza dell'operazione. La norma non si estende automaticamente agli affari personali dell'ausiliario. Il meccanismo non autorizza a rendere l’imprenditore responsabile di ogni debito dell’institore, né elimina i limiti legali della preposizione.
Esempio pratico
L'institore ordina merce per il negozio senza spendere il nome del titolare: il venditore può chiedere il pagamento anche al titolare se prova la pertinenza.
Giurisprudenza
Nome del preponente non dichiarato
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 362, 1970 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per l’atto pertinente all’impresa il terzo può rivolgersi al preponente anche senza prova della espressa spendita del suo nome, ferma la responsabilità personale dell’institore.
Fonte →