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Art. 2211 c.c. — Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il commesso può concludere un contratto soggetto ai moduli o alle condizioni generali dell'impresa.

Per derogare a quelle condizioni è necessaria una speciale autorizzazione scritta, anche se il commesso possiede già il potere di stipulare.

Il potere di vendita ordinario e quello di cambiare clausole sono distinti. Occorre controllare l'autorizzazione prima di fare affidamento su una deroga concordata al banco.

Esempio pratico

Il commesso promette una garanzia più lunga di quella del modulo: si verifica se aveva una specifica autorizzazione scritta.

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