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Codice civile

Art. 2210 c.c. — Poteri dei commessi dell'imprenditore 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il commesso riceve mansioni che comportano ordinariamente la conclusione di specifiche operazioni con i clienti.

La rappresentanza è limitata agli atti tipici di quelle mansioni. Incasso senza consegna, dilazioni e sconti non usuali richiedono autorizzazione espressa.

Occorre distinguere chi conclude contratti da chi raccoglie solo proposte. Il potere non deriva dalla mera presenza del collaboratore nei locali dell'impresa.

Esempio pratico

L'addetto vende un elettrodomestico applicando lo sconto ordinario, ma per concedere un pagamento a un anno deve essere autorizzato.

Giurisprudenza

  • Raccolta di proposte e anticipi

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 9079, 2001 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Chi raccoglie soltanto proposte non può accettarle al posto dell’imprenditore. Gli anticipi ricevuti per quelle proposte possono comunque obbligare l’impresa alla restituzione se il contratto non si conclude.

    Fonte →

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