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Art. 2212 c.c. — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il commesso ha concluso l'affare per l'imprenditore e riceve dichiarazioni relative alla sua esecuzione.

Può ricevere comunicazioni e reclami sulle inadempienze per conto dell'impresa e chiedere provvedimenti cautelari nel suo interesse.

Questi poteri riguardano gli affari da lui conclusi. Non equivalgono a una generale rappresentanza processuale o a una facoltà di modificare le condizioni contrattuali.

Esempio pratico

Il cliente reclama per la merce consegnata al commesso che aveva concluso la vendita: la ricezione è rilevante per l'impresa.

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