Codice civile
Art. 2212 c.c. — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 1 - Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il commesso ha concluso l'affare per l'imprenditore e riceve dichiarazioni relative alla sua esecuzione.
Può ricevere comunicazioni e reclami sulle inadempienze per conto dell'impresa e chiedere provvedimenti cautelari nel suo interesse.
Questi poteri riguardano gli affari da lui conclusi. Non equivalgono a una generale rappresentanza processuale o a una facoltà di modificare le condizioni contrattuali.
Esempio pratico
Il cliente reclama per la merce consegnata al commesso che aveva concluso la vendita: la ricezione è rilevante per l'impresa.