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Codice civile

Art. 2227 c.c. — Recesso unilaterale dal contratto 

Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il committente decide di interrompere un contratto d'opera, anche dopo l'avvio del lavoro.

Può recedere, ma deve indennizzare spese, lavoro già eseguito e mancato guadagno del prestatore.

Il mancato guadagno si riferisce all'utile netto perduto, da provare, e non all'intero prezzo ancora non maturato. Il recesso dall'opera intellettuale segue la regola distinta dell'art. 2237.

Esempio pratico

Il cliente annulla la realizzazione di un mobile già avviata: rimborsa materiali e lavoro e si quantifica l'utile netto perso sulla parte residua.

Giurisprudenza

  • Mancato guadagno netto

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 2912, 1975 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’indennizzo per la parte di lavoro non eseguita dopo il recesso riguarda l’utile netto che il prestatore avrebbe ottenuto.

    Fonte →

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