Codice civile
Art. 2227 c.c. — Recesso unilaterale dal contratto
Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il committente decide di interrompere un contratto d'opera, anche dopo l'avvio del lavoro.
Può recedere, ma deve indennizzare spese, lavoro già eseguito e mancato guadagno del prestatore.
Il mancato guadagno si riferisce all'utile netto perduto, da provare, e non all'intero prezzo ancora non maturato. Il recesso dall'opera intellettuale segue la regola distinta dell'art. 2237.
Esempio pratico
Il cliente annulla la realizzazione di un mobile già avviata: rimborsa materiali e lavoro e si quantifica l'utile netto perso sulla parte residua.
Giurisprudenza
Mancato guadagno netto
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 2912, 1975 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’indennizzo per la parte di lavoro non eseguita dopo il recesso riguarda l’utile netto che il prestatore avrebbe ottenuto.
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