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Codice civile

Art. 2279 c.c. — Divieto di nuove operazioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il liquidatore deve evitare di assumere nuovi rischi imprenditoriali estranei alla chiusura.

Se intraprende nuove operazioni risponde personalmente e solidalmente degli affari compiuti in violazione del divieto.

Non ogni atto dopo lo scioglimento è nuovo: occorre distinguerlo dall'atto necessario a liquidare o completare rapporti pendenti. Le procedure concorsuali seguono inoltre il proprio regime.

Esempio pratico

Il liquidatore avvia una nuova linea di vendita invece di chiudere i rapporti esistenti: si valuta la responsabilità personale per i nuovi affari.

Giurisprudenza

  • Nuovo rischio durante la liquidazione

    Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 28984, 2019, Rv. 655952-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Una società agricola in liquidazione che intraprenda nuova attività commerciale può perdere l’esenzione dalla procedura fallimentare nel regime esaminato; il caso riguardava vendita di piante dopo la cessione dei terreni.

    Fonte →
  • Azione giudiziale di liquidazione

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 15080, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una domanda per indennità di avviamento connessa alla cessazione della locazione non fu ritenuta nuova operazione perché funzionale alla chiusura dei rapporti.

    Fonte →

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