Codice civile
Art. 2278 c.c. — Poteri dei liquidatori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società
Testo dell'articolo
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il liquidatore deve chiudere i rapporti e convertire il patrimonio secondo lo scopo della liquidazione.
Può compiere gli atti necessari, rappresentare la società in giudizio e, salvo diversa volontà dei soci, vendere in blocco, transigere o ricorrere ai compromessi previsti.
La necessità va valutata rispetto alla liquidazione; questi poteri non eliminano il divieto di nuove operazioni né la tutela prioritaria dei creditori.
Esempio pratico
Il liquidatore vende insieme le attrezzature per soddisfare i creditori e definisce una lite pendente, controllando i limiti pattizi.