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Codice civile

Art. 2278 c.c. — Poteri dei liquidatori 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la società anche in giudizio.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il liquidatore deve chiudere i rapporti e convertire il patrimonio secondo lo scopo della liquidazione.

Può compiere gli atti necessari, rappresentare la società in giudizio e, salvo diversa volontà dei soci, vendere in blocco, transigere o ricorrere ai compromessi previsti.

La necessità va valutata rispetto alla liquidazione; questi poteri non eliminano il divieto di nuove operazioni né la tutela prioritaria dei creditori.

Esempio pratico

Il liquidatore vende insieme le attrezzature per soddisfare i creditori e definisce una lite pendente, controllando i limiti pattizi.

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