Codice civile
Art. 2280 c.c. — Pagamento dei debiti sociali
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società
Testo dell'articolo
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Prima del riparto ai soci devono essere tutelati i creditori sociali.
Si pagano i debiti oppure si accantonano le somme necessarie. In difetto di fondi si richiedono i conferimenti residui e, nei limiti della responsabilità, ulteriori somme secondo le quote di perdita.
L'attivo di cassa non coincide con il residuo distribuibile. Si considerano anche debiti pendenti e la insufficienza del socio insolvente secondo il criterio normativo.
Esempio pratico
Il liquidatore incassa 30.000 euro ma esistono debiti per 25.000: non distribuisce l'intera cassa ai soci.