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Codice civile

Art. 2300 c.c. — Modificazioni dell'atto costitutivo 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finchè non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La SNC modifica il contratto o si verifica un altro fatto soggetto a iscrizione.

Gli amministratori richiedono la pubblicità entro trenta giorni e depositano la copia autentica della deliberazione quando pertinente. La modifica non iscritta non si oppone al terzo, salvo prova della sua conoscenza.

L'accordo valido fra soci e la opponibilità esterna sono distinti. La mancata pubblicità dell'uscita può incidere sulla responsabilità per i debiti e sui diritti dei creditori.

Esempio pratico

I soci cambiano rappresentante e riparto delle quote: depositano la modifica senza confidare nel solo verbale interno.

Giurisprudenza

  • Modifica non iscritta e terzo fiscale

    Corte di cassazione, sez. V, ordinanza n. 326, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La pubblicità della cessione, o la conoscenza anteriore del terzo, rileva anche verso l’amministrazione fiscale per l’opponibilità della variazione della compagine.

    Fonte →

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