Codice civile
Art. 2323 c.c. — Cause di scioglimento
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IV - Della società in accomandita semplice
Testo dell'articolo
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Nella SAS viene meno una intera categoria di soci.
La categoria deve essere ricostituita entro sei mesi; se mancano gli accomandatari, gli accomandanti nominano per quel periodo un amministratore provvisorio limitato all’ordinario.
Il provvisorio non acquista la qualità di accomandatario. Assenza della categoria, perdita della carica e scioglimento del rapporto individuale sono eventi distinti da accertare.
Esempio pratico
Muore l’unico accomandatario: si nomina il provvisorio per gli atti ordinari e si valuta la ricostituzione entro il semestre.
Giurisprudenza
Gestione senza potere rappresentativo
Corte di cassazione, sez. VI-1, sentenza n. 15067, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’accomandante superstite non diventa rappresentante soltanto perché gestisce di fatto; l’ingerenza può far perdere il limite ma non attribuisce il potere di rappresentanza.
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