Codice civile
Art. 2308 c.c. — Scioglimento della società
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SNC entra in scioglimento per le cause della società semplice e per quelle ulteriori del proprio tipo.
Il testo vigente contempla provvedimenti dell’autorità nei casi di legge e l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il riferimento attuale va coordinato col Codice della crisi, senza applicare indistintamente massime sulla precedente legge fallimentare. Scioglimento, liquidazione ed estinzione sono fasi diverse.
Esempio pratico
Aperta la liquidazione giudiziale della SNC, si individua il regime concorsuale applicabile e il suo rapporto con lo scioglimento.
Note
--------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.