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Codice civile

Art. 2335 c.c. — Assemblea dei sottoscrittori 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione II - Della costituzione per pubblica sottoscrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

L’assemblea dei sottoscrittori verifica e completa il percorso della pubblica sottoscrizione.

Controlla condizioni, atto e statuto, benefici dei promotori e prime nomine. È presente almeno metà dei sottoscrittori e ciascuno ha un voto; le modifiche al programma richiedono tutti i consensi.

Il voto non è proporzionale alle azioni in questa fase. La verifica dei promotori non esonera l’assemblea e una maggioranza ordinaria non modifica le condizioni del programma.

Esempio pratico

L’assemblea approva le prime nomine a maggioranza dei presenti ma raccoglie il consenso di tutti per cambiare una condizione del programma.

Giurisprudenza

  • Verifica dei sottoscrittori

    Corte di cassazione, sez. 6 - 1, ordinanza n. 7298, 2019, Rv. 653639-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La verifica di sottoscrizioni e versamenti coinvolge anche l’assemblea dei sottoscrittori, non soltanto i promotori. Nel fallimento del procedimento costitutivo vanno distinti rimborso delle somme acquisite e responsabilità da affidamento.

    Fonte →

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