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Art. 2336 c.c. — Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione II - Della costituzione per pubblica sottoscrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Gli adempimenti dell’assemblea dei sottoscrittori sono completati. La stipulazione completa la fase organizzativa della pubblica sottoscrizione, traducendo il procedimento preparatorio nell’atto da sottoporre a pubblicità.

I presenti stipulano l’atto costitutivo anche in rappresentanza degli assenti, poi lo depositano secondo il 2330. Devono essere stati compiuti gli adempimenti richiesti per l’assemblea e rispettato il contenuto deliberato, oltre alle forme della costituzione.

Il potere rappresentativo della fase costitutiva non autorizza qualsiasi modifica del programma o omissione delle condizioni già richieste. Il deposito non rende irrilevanti eventuali vizi della fase preparatoria. Rappresentanza degli assenti e consenso a mutamenti del programma non coincidono.

Esempio pratico

I sottoscrittori presenti stipulano l’atto nei contenuti approvati e il notaio cura il deposito per l’iscrizione.

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