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Art. 2334 c.c. — Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione II - Della costituzione per pubblica sottoscrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Raccolte le adesioni, i promotori organizzano i versamenti iniziali e l’assemblea costitutiva.

Assegnano un termine non superiore a trenta giorni per versare; nella morosità possono agire o sciogliere l’obbligo. La convocazione segue i termini del programma o quelli suppletivi codicistici.

Se sciolgono il moroso, le sue azioni devono essere nuovamente collocate prima della costituzione. Termini di versamento, invio e riunione non sono intercambiabili.

Esempio pratico

Un sottoscrittore non paga: i promotori decidono il rimedio e, se lo liberano, reperiscono una nuova sottoscrizione prima di costituire.

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