Codice civile
Art. 2338 c.c. — Obbligazioni dei promotori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori
Testo dell'articolo
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
I promotori assumono obbligazioni verso terzi per realizzare la costituzione.
Ne rispondono solidalmente; la società costituita li rileva e rimborsa le spese necessarie o approvate. Se non nasce, non possono rivalersi sui sottoscrittori.
Necessità o approvazione delle spese vanno dimostrate. La nascita dell’ente non giustifica il rimborso indiscriminato di qualsiasi costo personale.
Esempio pratico
I promotori pagano la preparazione degli atti: documentano costi e condizioni per il rimborso; se il progetto fallisce non li ripartiscono automaticamente sugli aderenti.
Giurisprudenza
Restituzioni nel procedimento non concluso
Corte di cassazione, sez. 6 - 1, ordinanza n. 7298, 2019, Rv. 653639-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La voce ufficiale limita l’obbligo restitutorio dei promotori alle somme effettivamente acquisite nei modi rilevanti; il rimedio risarcitorio per l’affidamento segue un titolo distinto.
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