Codice civile
Art. 2339 c.c. — Responsabilità dei promotori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori
Testo dell'articolo
I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi: 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il procedimento di pubblica sottoscrizione richiede affidabilità del capitale e delle informazioni diffuse.
Promotori e soggetti per conto dei quali agiscono rispondono solidalmente per sottoscrizioni, versamenti, esistenza degli apporti in natura e veridicità delle comunicazioni al pubblico.
Si accerta la violazione specifica e il nesso col danno; non è una garanzia generale di successo economico dell’iniziativa.
Esempio pratico
Il programma pubblicizza conferimenti inesistenti: si ricostruiscono la condotta dei promotori e le informazioni che hanno causato il pregiudizio.
Giurisprudenza
Affidamento nelle comunicazioni costitutive
Corte di cassazione, sez. 6 - 1, ordinanza n. 7298, 2019, Rv. 653639-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
I promotori possono rispondere del danno da affidamento creato sulla effettiva esistenza delle sottoscrizioni e dei versamenti anche quando la restituzione di indebito abbia un diverso perimetro.
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