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Codice civile

Art. 2339 c.c. — Responsabilità dei promotori 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi: 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il procedimento di pubblica sottoscrizione richiede affidabilità del capitale e delle informazioni diffuse.

Promotori e soggetti per conto dei quali agiscono rispondono solidalmente per sottoscrizioni, versamenti, esistenza degli apporti in natura e veridicità delle comunicazioni al pubblico.

Si accerta la violazione specifica e il nesso col danno; non è una garanzia generale di successo economico dell’iniziativa.

Esempio pratico

Il programma pubblicizza conferimenti inesistenti: si ricostruiscono la condotta dei promotori e le informazioni che hanno causato il pregiudizio.

Giurisprudenza

  • Affidamento nelle comunicazioni costitutive

    Corte di cassazione, sez. 6 - 1, ordinanza n. 7298, 2019, Rv. 653639-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    I promotori possono rispondere del danno da affidamento creato sulla effettiva esistenza delle sottoscrizioni e dei versamenti anche quando la restituzione di indebito abbia un diverso perimetro.

    Fonte →

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