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Art. 2337 c.c. — Promotori 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La qualifica di promotore riguarda la costituzione per pubblica sottoscrizione. La sottoscrizione del programma rende imputabili ai promotori specifici obblighi della fase preparatoria verso sottoscrittori e terzi.

È attribuita a chi abbia firmato il programma depositato secondo il 2333. Si controllano programma, firme e procedimento di pubblica sottoscrizione, distinguendo il promotore dal fondatore e dal semplice finanziatore.

Non coincide con chiunque contribuisca economicamente o collabori alla nascita dell’ente. La qualifica comporta responsabilità e limiti specifici. La qualifica non deriva automaticamente da un’attività informale di promozione. Le responsabilità per obbligazioni e veridicità delle comunicazioni seguono gli articoli pertinenti.

Esempio pratico

Il consulente che aiuta a redigere il programma non diventa promotore per la sola collaborazione; si verifica chi lo abbia firmato.

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