Codice civile
Art. 2341 c.c. — Soci fondatori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori
Testo dell'articolo
La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
I soci che stipulano l’atto possono riservarsi una particolare partecipazione agli utili come fondatori.
Il rinvio al primo comma del 2340 impone il tetto complessivo del decimo degli utili netti e la durata massima quinquennale.
Il rinvio riguarda il primo comma: non si estende senza verifica il diverso divieto di ogni altro beneficio previsto per i promotori. Il privilegio va distinto dai normali diritti della categoria azionaria.
Esempio pratico
I fondatori inseriscono la riserva negli atti e ne verificano percentuale e scadenza, oltre ai propri diritti ordinari come soci.