Codice civile
Art. 2348 c.c. — Categorie di azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni
Testo dell'articolo
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SPA organizza la partecipazione mediante categorie azionarie.
Di regola le azioni hanno uguale valore e diritti; lo statuto può creare categorie diverse, anche nell’incidenza delle perdite, nel rispetto dei limiti legali. Entro ciascuna categoria i diritti sono uguali.
La uguaglianza non impone identità tra categorie validamente diverse. Modifiche e operazioni straordinarie devono rispettare le tutele pertinenti delle categorie.
Esempio pratico
Lo statuto istituisce azioni con un diverso privilegio patrimoniale e mantiene uguali diritti per tutte quelle della medesima categoria.
Giurisprudenza
Tutela della categoria dopo fusione
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 1635, 2025, Rv. 673597-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La massima conserva agli azionisti di risparmio dell’incorporata la legittimazione a contestare il rapporto di cambio per una tutela risarcitoria anche dopo il consolidamento della fusione.
Fonte →