Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2348 c.c. — Categorie di azioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La SPA organizza la partecipazione mediante categorie azionarie.

Di regola le azioni hanno uguale valore e diritti; lo statuto può creare categorie diverse, anche nell’incidenza delle perdite, nel rispetto dei limiti legali. Entro ciascuna categoria i diritti sono uguali.

La uguaglianza non impone identità tra categorie validamente diverse. Modifiche e operazioni straordinarie devono rispettare le tutele pertinenti delle categorie.

Esempio pratico

Lo statuto istituisce azioni con un diverso privilegio patrimoniale e mantiene uguali diritti per tutte quelle della medesima categoria.

Giurisprudenza

  • Tutela della categoria dopo fusione

    Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 1635, 2025, Rv. 673597-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La massima conserva agli azionisti di risparmio dell’incorporata la legittimazione a contestare il rapporto di cambio per una tutela risarcitoria anche dopo il consolidamento della fusione.

    Fonte →

Articoli collegati