Codice civile
Art. 2340 c.c. — Limiti dei benefici riservati ai promotori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori
Testo dell'articolo
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
I promotori possono prevedere un vantaggio economico per l’attività costitutiva.
La partecipazione riservata non supera complessivamente il 10 per cento degli utili netti di bilancio e dura al massimo cinque anni; non sono ammessi altri benefici a loro vantaggio.
Il limite è complessivo e opera indipendentemente dalla qualità di socio. Non si calcola sui ricavi o su utili soltanto previsti.
Esempio pratico
Tre promotori concordano una riserva: verificano che la somma delle percentuali resti entro il decimo e la durata entro cinque anni.