Codice civile
Art. 2350 c.c. — Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni
Testo dell'articolo
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
L’azione partecipa al risultato economico e al residuo finale della SPA.
Il diritto è proporzionale, salvo categorie speciali. Possono essere previste azioni legate a un settore con criteri statutari di imputazione e rendicontazione.
Il risultato del settore non permette dividendi oltre gli utili dell’intera società. Il credito al dividendo va distinto dall’aspettativa prima della delibera di distribuzione.
Esempio pratico
Il settore cui sono legate le azioni produce un risultato positivo, ma la SPA chiude senza utili distribuibili: il privilegio non consente da solo il pagamento.
Giurisprudenza
Delibera e credito al dividendo
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 2959, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue l’aspettativa del socio dal credito al dividendo, che nasce nella misura in cui l’assemblea decide di distribuirlo.
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