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Art. 2349 c.c. — Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La SPA intende attribuire partecipazioni o strumenti ai lavoratori propri o delle controllate.

Se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può assegnare utili tramite azioni speciali con corrispondente aumento del capitale; può anche assegnare diversi strumenti finanziari con i diritti consentiti.

Si distinguono azioni e strumenti privi del voto generale, requisiti dell’assegnazione e regole di trasferimento o decadenza. La norma non attribuisce automaticamente quote a ogni dipendente.

Esempio pratico

La SPA destina utili a un piano per dipendenti, verificando statuto, delibera straordinaria e aumento corrispondente.

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