Codice civile
Art. 2357 c.c. — Acquisto delle proprie azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni
Testo dell'articolo
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SPA riacquista sul mercato le proprie azioni.
Servono utili o riserve disponibili, azioni liberate e autorizzazione assembleare non oltre diciotto mesi; per il mercato del capitale di rischio opera il limite del quinto.
Il limite quantitativo va applicato al tipo pertinente, includendo possessi delle controllate. Gli acquisti illegittimi attivano alienazione o riduzione, non una libera disponibilità.
Esempio pratico
La SPA autorizza il riacquisto con prezzo minimo e massimo e controlla riserve, durata e partecipazioni già detenute.