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Art. 2357-bis c.c. — Casi speciali di acquisto delle proprie azioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione; 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Azioni proprie sono acquistate in una delle fattispecie speciali previste.

Riduzione con annullamento, acquisto gratuito, successione o fusione e certe esecuzioni derogano ai limiti ordinari nei rispettivi presupposti.

La deroga non elimina la gestione dell’eccedenza: nei casi indicati l’alienazione ha un termine triennale. Le azioni devono essere liberate dove espressamente richiesto.

Esempio pratico

La SPA riceve gratuitamente azioni proprie liberate e verifica se debba alienare l’eccedenza entro tre anni.

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