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Codice civile

Art. 2369 c.c. — Seconda convocazione e convocazioni successive 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La prima riunione non raggiunge il capitale richiesto o si applica la convocazione unica. Occorre prima identificare se la società ricorre al mercato del capitale di rischio, il tipo di assemblea e il regime statutario applicabile.

Le convocazioni successive seguono quorum e tempi propri; per le società del mercato del capitale di rischio opera, salvo statuto, il regime di convocazione unica. Capitale presente e voti favorevoli misurano requisiti diversi. La nuova convocazione deve inoltre rispettare la relazione con l’ordine del giorno della riunione precedente.

Talune materie mantengono soglie qualificate e lo statuto ha limiti nel maggiorare i quorum. Non ripetere automaticamente quelli della prima convocazione. Il raggiungimento del quorum non sana difetti di convocazione o informazione. Per ogni deliberazione si controllano materia, soglia richiesta e possibilità effettiva di una diversa previsione statutaria.

Esempio pratico

La seconda straordinaria verifica oltre un terzo del capitale presente e i voti necessari, considerando anche la materia deliberata.

Giurisprudenza

  • Verbale della prima convocazione

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 12008, 1998 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La mancanza di verbalizzazione della prima riunione deserta non rendeva inesistente la decisione successiva nel caso: restava da verificare la validità e la maggioranza.

    Fonte →

Note

------------- AGGIORNAMENTO (207) Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

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