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Codice civile

Art. 2376 c.c. — Assemblee speciali 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Una decisione generale pregiudica i diritti di una categoria. Il controllo della categoria affianca quello dell’assemblea generale quando vengono incisi i suoi diritti, non quando varia soltanto la convenienza economica individuale.

Serve anche l’approvazione dell’assemblea speciale, regolata come straordinaria, con le norme di legittimazione pertinenti. Si individua la categoria o lo strumento e il pregiudizio giuridico, poi si verificano convocazione, legittimazione e voto della speciale.

La tutela riguarda il pregiudizio ai diritti della categoria, non ogni svantaggio individuale del singolo titolare. Il consenso del singolo portatore non sostituisce necessariamente l’approvazione collettiva. Anche questa deliberazione può essere soggetta ai rimedi previsti dalla disciplina applicabile.

Esempio pratico

La SPA modifica un privilegio delle azioni speciali e convoca l’assemblea dei loro titolari.

Giurisprudenza

  • Categorie nella cooperativa

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 5772, 1991 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La tutela speciale fu applicata a gruppi cooperativi distinti dallo statuto quando la decisione incideva sui loro diritti di categoria.

    Fonte →

Note

-------------- AGGIORNAMENTO (207) Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

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