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Codice civile

Art. 2378 c.c. — Procedimento d'impugnazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377.

I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

L’impugnazione richiede un procedimento e può rendere necessaria una tutela urgente. La domanda di sospensione accompagna la controversia sulla validità, ma ha una funzione cautelare autonoma rispetto all’accoglimento finale dell’impugnazione.

Si cita la società davanti al tribunale della sede e si può chiedere sospensione, con comparazione dei pregiudizi e possibile garanzia. Il giudice valuta il pregiudizio per chi impugna e quello che la sospensione comporterebbe per la società; urgenza e interesse alla continuità della gestione vanno motivati.

La citazione non sospende da sola la decisione. Titolarità delle azioni durante il giudizio e riunione delle impugnazioni incidono sul risultato. La tutela urgente non anticipa automaticamente una decisione definitiva sulla validità. Occorre rispettare le prescrizioni processuali e distinguere il possesso richiesto dalla rappresentazione del capitale all’assemblea.

Esempio pratico

Il socio impugna e motiva separatamente il rischio dell’esecuzione per chiedere la sospensione.

Giurisprudenza

  • Perdita della qualità in Cassazione

    Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 15087, 2025, Rv. 675212-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La perdita della qualità di socio per cessione dopo la proposizione del ricorso per cassazione non comporta nel caso l’applicazione del 2378, secondo comma.

    Fonte →

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