Codice civile
Art. 2386 c.c. — Sostituzione degli amministratori (articolo abrogato)
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La vecchia disposizione sulla sostituzione degli amministratori è stata abrogata nel 2026. La riforma sposta la disciplina e impone di identificare la fonte attuale, preservando il numero storico per ricerche e rapporti pregressi.
La scheda conserva l’avviso e rinvia alla nuova disciplina del 2396-undecies per il modello pertinente. Per una sostituzione odierna occorre esaminare modello, organo competente e condizioni della nuova disposizione, non il solo richiamo presente in un vecchio statuto.
I precedenti sul vecchio articolo possono avere utilità storica o materiale, ma non rendono nuovamente operativo il testo abrogato. La conservazione archivistica non equivale a validità operativa. L’applicabilità di precedenti anteriori richiede confronto tra disciplina dei fatti e nuova fattispecie.
Esempio pratico
La SPA trova in un verbale un richiamo al 2386 e aggiorna il riferimento alla norma vigente compatibile col proprio sistema.
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.