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Art. 2386 c.c. — Sostituzione degli amministratori (articolo abrogato) 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato espresso.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La vecchia disposizione sulla sostituzione degli amministratori è stata abrogata nel 2026. La riforma sposta la disciplina e impone di identificare la fonte attuale, preservando il numero storico per ricerche e rapporti pregressi.

La scheda conserva l’avviso e rinvia alla nuova disciplina del 2396-undecies per il modello pertinente. Per una sostituzione odierna occorre esaminare modello, organo competente e condizioni della nuova disposizione, non il solo richiamo presente in un vecchio statuto.

I precedenti sul vecchio articolo possono avere utilità storica o materiale, ma non rendono nuovamente operativo il testo abrogato. La conservazione archivistica non equivale a validità operativa. L’applicabilità di precedenti anteriori richiede confronto tra disciplina dei fatti e nuova fattispecie.

Esempio pratico

La SPA trova in un verbale un richiamo al 2386 e aggiorna il riferimento alla norma vigente compatibile col proprio sistema.

Note

Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.

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