Codice civile
Art. 2406 c.c. — Omissioni degli amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale
Testo dell'articolo
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Gli amministratori omettono o ritardano senza giustificazione un adempimento assembleare o pubblicitario.
Il collegio deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il secondo comma è abrogato nel 2026. La convocazione per fatti gravi e urgenti è da coordinare con i poteri comuni, senza riproporre il comma soppresso come vigente.
Esempio pratico
Gli amministratori non convocano l’assemblea dovuta: il collegio documenta l’omissione e procede alla convocazione.
Note
Avvisi di abrogazione o soppressione parziale conservati nella lettera documentale; il testo mostrato contiene le parti operative. Riforma societaria 2026 verificata nella fonte istituzionale; precedenti anteriori mantengono il loro ambito temporale.